Intro
TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI – NORME CONTABILI
Gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali, così come tutte le altre pubbliche amministrazioni, sono tenute a pagare le proprie fatture, relative a debiti commerciali, entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento oppure, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, entro il termine massimo di 60 giorni. Al riguardo si rammenta, che le scadenze superiori a 60 giorni non sono assolutamente consentite dalla normativa vigente, mentre per gli enti non sanitari il termine superiore a 30 giorni deve corrispondere a situazioni eccezionali e deve essere sempre riconducibile ad una delle fattispecie previste dalle norme vigenti. Il rispetto delle scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.
Fra i diversi interventi a carattere normativo, finanziario e tecnico posti in essere dalle Autorità italiane al fine di consentire il rispetto dei termini di pagamento stabiliti dalla Direttiva europea 2011/7/UE, si richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle norme di natura contabile che incidono sul rispetto dei tempi di pagamento richiamate tra i Documenti.
Documenti
In attuazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, gli enti territoriali ed i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei seguenti modelli:
Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità finanziaria (formato XLSX - dimensione 51 Kb)
Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti strumentali degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità economico patrimoniale (formato XLSX - dimensione 49 Kb)
L’articolo 40, commi da 6 a 9-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede che:
- le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la PCC superiore a dieci giorni, predispongono una proposta di Piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali da recepire in un accordo tra il Sindaco o il Presidente dell’ente locale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione positiva del Tavolo tecnico circa l'adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 859, lettera b). Gli accordi concernenti il Piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali sono stati sottoscritti entro il 7 agosto 2024;
- i comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la PCC, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge 9 dicembre 2024, n. 189 di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n 155, predispongono un Piano degli interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali contenente le seguenti misure:
- creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
- costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
- ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
Al fine di favorire la predisposizione dei piani di intervento di cui al punto 2), sono consultabili i seguenti documenti:
Cronoprogramma del piano degli interventi allegato agli accordi di cui all’art. 40, comma 7, del decreto legge n. 19 del 2024 (formato XLSX - dimensione 15 Kb)
Revisione del processo di spesa allegata agli accordi di cui all’art. 40, comma 7, del decreto legge n. 19 del 2024 (formato PDF - dimensione 118 Kb)
Slide incontro 7 novembre 2024 – La manutenzione della PCC (formato PDF - dimensione 633 Kb)
Slide incontro 7 novembre 2024 – Le note di credito (formato PDF - dimensione 509 Kb)
Slide incontro 7 novembre 2024 – Funzionalità della PCC (formato PDF - dimensione 633 Kb)
L’art. 1, commi 859 e seguenti, del decreto-legge n. 145 del 2018 prevede che:
- gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria che entro il 28 febbraio di ciascun anno verificano, con riferimento all’esercizio precedente, il mancato rispetto degli indicatori previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 859, del decreto legge n. 145 del 2018 elaborati dalla PCC, stanziano l’accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- gli enti strumentali degli enti territoriali in contabilità economico patrimoniale che con riferimento all’esercizio precedente, verificano il mancato rispetto degli indicatori previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 859, del decreto legge n. 145 del 2018 elaborati dalla PCC riducono i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto al corrispondente costo registrato, a consuntivo, nell’anno precedente, della percentuale prevista dall’art. 1, comma 864, a seconda dell’entità del ritardo rilevato o della mancata riduzione del debito.
Al fine di favorire la corretta determinazione del FGDC e l’applicazione delle misure di garanzia dei debiti commerciali, si rinvia ai paragrafi 3 e 4 della circolare RGS n. 17 del 7 aprile 2022.
Circolare del 7 aprile 2022, n. 17
I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.