Intro
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 19035 del 13 marzo 2015 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2014, in attuazione dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (G.U. n. 73 del 28 marzo 2015)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28-03-2015 il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 19035 del 13 marzo 2015, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 degli enti locali, in attuazione dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’a llegato al citato decreto ministeriale n. 19035.
Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nel termine precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2014, ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.
Giova, infine, segnalare che agli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2015 si applica, prescindendo dal rispetto o meno del patto di stabilità interno, il divieto di assunzione di personale di cui al comma 26, lettera d), dell’a rticolo 31 della legge n. 183 del 2011.