Comunicato relativo al Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”
Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall’ art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 20 settembre 2012, l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.
La cessione di spazi finanziari e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il c.d patto “regionale verticale” a ristoro, anche parziale, degli spazi ceduti, potrebbe configurarsi come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale con particolare riferimento all’a ttribuzione del contributo previsto per gli enti cedenti.
Pertanto, si ritiene che non debba essere operata la sovrapposizione dei due meccanismi che, peraltro, determina una riduzione degli spazi finanziari complessivi concessi al comparto dei comuni.
Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 20 settembre 2012, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale.
Entro lo stesso termine il comune può variare le comunicazioni già trasmesse. Il comune che nel 2012 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.
Le comunicazioni inerenti all’entità dello spazio finanziario che i comuni sono disposti a cedere (o a richiedere) devono essere effettuate, entro il termine perentorio del 20 settembre 2012, sia mediante il sistema web, utilizzando l’apposito modello che si trova nell’applicazione dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, sia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da inviare al seguente indirizzo: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEPA – Via XX settembre , 97 - 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante).
Si precisa che entrambe le modalità di comunicazione previste dalla norma sono necessarie.
Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’u tilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale. Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
La variazione dell’obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2012 (calcolata per difetto nel 2013 e per eccesso nel 2014).
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 5 ottobre 2012, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale “orizzontale” trova evidenza nella fase 3-D del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/12/C presente nell’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Al comune che cede uno spazio finanziario è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito.
Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti.
In caso di offerta di spazi finanziari complessivamente superiori all’importo previsto dall’art. 4-ter, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dall’art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti e attribuiti.