Intro
Enti soggetti : - Regioni - Province - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Obiettivo Enti locali virtuosi - media spese finali 2001/2003 aumentata dell'11,5%
Obiettivo Enti locali non virtuosi - media spese finali 2001/2003 aumentata del 10%
Aggregati di riferimento ed esenzioni - spese finali al netto delle spese di personale, partite finanziarie, trasferimenti ad AA.PP., calamità naturali, minori in affidamento)
Sanzioni:
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento),
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti,
- obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi
Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale del 28 giugno 2005, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 22 luglio 2005, concernente il monitoraggio del "patto di stabilità interno" per il 2005
(Art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004).
È consultabile il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti la Conferenza
unificata e l'Istat, sul monitoraggio trimestrale degli obiettivi
programmatici per l'anno 2005.
Il documento, come per il passato, contiene indicazioni per l'attuazione
del monitoraggio del patto di stabilità interno da parte degli enti locali
e delle Regioni secondo le disposizioni della legge finanziaria 2005 (art.
1, comma 30) e le successive modificazioni previste dalla legge n. 88 del
31 maggio 2005.
A tale riguardo, vengono introdotte importanti novità rispetto alle regole
degli anni precedenti, così riassumibili:
- l'estensione dei soggetti interessati dal monitoraggio del patto di stabilità interno via web, che vede coinvolti anche i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 60.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la definizione degli obiettivi programmatici e dei relativi consuntivi (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di spese (correnti e in conto capitale), e non più di saldo finanziario".
Al fine di supportare le amministrazioni interessate la Ragioneria ha previsto un accesso riservato sul sito internet tramite l'applicazione "monitoraggio patto di stabilità interno", all'indirizzo www.pattostabilita.rgs.tesoro.it . Tutte le istruzioni necessarie ai nuovi utenti per la creazione di una user-id e password, sono state rese disponibili nella sezione "regole per il sito". Una volta seguite le procedure per l'accesso, gli enti coinvolti nel monitoraggio trimestrale accedono al sito, dove trovano disponibili gli allegati al Decreto sul monitoraggio del patto di stabilità 2005 in formato elettronico. La compilazione da parte degli enti dei suddetti modelli, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, permette l'acquisizione in tempo reale dei dati consuntivi da parte della Ragioneria e la successiva elaborazione ed analisi degli stessi.
Circolare esplicativa
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la Circolare n. 4/2005 concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2005-2007 per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le Unioni di comuni e le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
La circolare contiene criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali secondo le disposizioni della legge finanziaria 2005 (art. 1, commi da 21 a 41) ed introduce importanti e rilevanti novità rispetto alle regole degli anni precedenti. Di particolare importanza per gli enti sono:
- l'estensione dei soggetti coinvolti nel patto di stabilità interno e nel suo monitoraggio via web;
- l'introduzione di un sistema premiante per gli enti che, se "virtuosi", possono incrementare la loro spesa media del triennio 2001-2003 dell'11,5%; se "non virtuosi" non possono, invece, aumentarla oltre il 10%. Per l'individuazione della "virtuosità" o meno di un ente si deve far riferimento ai propri pagamenti correnti medi pro-capite 2001-2003 confrontati con quelli della propria classe di riferimento, così come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2005 ( Decreto Ministeriale 26 gennaio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 31 dell'8/2/2005 );
- la definizione degli obiettivi programmatici (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di spese (correnti e in conto capitale), e non più di saldo finanziario";
- le esemplificazioni delle modalità di calcolo dell'obiettivo programmatico per l'anno 2005 , per la sua declinazione in obiettivi infrannuali, per la comunicazione ed il monitoraggio degli stessi.
Per il monitoraggio via web, le Province, i Comuni con popolazione
superiore ai 30.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a comunicare ogni trimestre alla
Ragioneria Generale dello Stato tutti i dati relativi al patto di stabilità
interno.
Al fine di supportare le amministrazioni interessate la Ragioneria ha
previsto un accesso riservato sul sito internet tramite l'applicazione
"monitoraggio patto di stabilità interno". Tutte le istruzioni necessarie
ai nuovi utenti per la creazione di una user-id e password, sono
disponibili all'indirizzo www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ("regole per il
sito").
Maggiori dettagli inerenti all'attività di monitoraggio del patto di
stabilità interno saranno forniti successivamente, tramite un decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno, sentiti la Conferenza unificata e l'Istat.
Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2005-2007 per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le Unioni di comuni e le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti:
Concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2005-2007 per le Province, i Comuni con più di 3.000 abitanti, le Comunità montane con più di 10.000 abitanti, le Unioni di comuni e le Comunità isolane con più di 10.000 abitanti.