Intro
Enti soggetti : Regioni - Province - Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti
Obiettivo Comuni - obbligo di mantenere il disavanzo finanziario di ciascun comune
soggetto al patto pari a quello del 2001
Obiettivo Province - saldo 2001 migliorato del 7%. Tale differenziazione è
derivata dalla necessità di consentire alle sole province la detraibilità dalle spese correnti di
quelle sostenute per modifiche legislative; spese che incidono in misura rilevante sui bilanci di
tali enti
Aggregati di riferimento ed esenzioni - saldo di competenza e di cassa tra entrate
finali (al netto trasferimenti da Stato, da UE e altri enti partecipanti al patto di stabilità
interno, dismissioni patrimoniali.) e spese correnti (al netto interessi passivi, spese con vincolo
di destinazione, calamità naturali, elezioni amministrative)
Sanzioni
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento),
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti,
- obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi
Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale del 24 giugno 2003 pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2003
concernente il monitoraggio del "patto di stabilità interno" per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
- Formato Word del Decreto n. 0055210 del 10 luglio 2003 (formato - dimensione 0 Kb)
Circolare n. 7 del 4 febbraio 2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio 2003
concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
del 4.02.03 pubblicata sulla G.U. n.39 del 17.02.03 concernente il ''patto di stabilità interno'' per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27.12.02, n. 289 (Legge finanziaria 2003)