Ragioneria Generale dello Stato

1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato

Patto di stabilità - Anno 2003

Intro


Enti soggetti : Regioni - Province - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Obiettivo Comuni - obbligo di mantenere il disavanzo finanziario di ciascun comune soggetto al patto pari a quello del 2001
Obiettivo Province - saldo 2001 migliorato del 7%. Tale differenziazione è derivata dalla necessità di consentire alle sole province la detraibilità dalle spese correnti di quelle sostenute per modifiche legislative; spese che incidono in misura rilevante sui bilanci di tali enti
Aggregati di riferimento ed esenzioni - saldo di competenza e di cassa tra entrate finali (al netto trasferimenti da Stato, da UE e altri enti partecipanti al patto di stabilità interno, dismissioni patrimoniali.) e spese correnti (al netto interessi passivi, spese con vincolo di destinazione, calamità naturali, elezioni amministrative)
Sanzioni

  • divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento),
  • divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti,
  • obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi

Riferimenti normativi


articolo 29 legge 289/2002  (formato - dimensione 0 Kb)

Decreto Ministeriale del 24 giugno 2003 pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2003


concernente il monitoraggio del "patto di stabilità interno" per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Circolare n. 7 del 4 febbraio 2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio 2003


concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).

Circolare n. 7 del 4 febbraio 2003

del 4.02.03 pubblicata sulla G.U. n.39 del 17.02.03 concernente il ''patto di stabilità interno'' per gli anni 2003-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27.12.02, n. 289 (Legge finanziaria 2003)