Intro
Enti soggetti : - Regioni - Province - Comuni
Obiettivi : - Riduzione disavanzo annuo per ulteriore 0,1% PIL e recupero degli
esuberi di fabbisogno conseguiti nel 1999 e concessione agli enti di poter conseguire gli obiettivi
programmatici di riduzione dei disavanzi anche con riferimento ai valori cumulati del biennio
1999-2000
Aggregati di riferimento ed esenzioni : disavanzo tra entrate finali (al netto dei
trasferimenti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti partecipanti al patto di stabilità
interno, delle operazioni di natura finanziaria -provenienti dalla dismissione di attività
finanziarie e riscossione di crediti- e delle entrate con carattere di eccezionalità) e spese di
parte corrente (al netto degli interessi passivi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti
con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti partecipanti al "patto" e
delle spese con carattere di eccezionalità (gli eventi straordinari che presentano il carattere
della non continuità e della non prevedibilità)
Sanzione : in luogo di una sanzione, prevedeva per i comparti degli enti o i
singoli enti rispettosi dell'obiettivo, il premio di una riduzione del tasso di interesse sui mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Riferimenti normativi
Decreto sulle modalità tecniche di computo del disavanzo ai fini del "Patto di Stabilità Interno" (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31/08/00)
- Formato Word del Decreto n. 0060240 del 31 agosto 2000 (formato - dimensione 0 Kb)
Circolare n. 8 del 25 Febbraio 2000
per le Regioni a Statuto ordinario concernente il "patto di stabilità interno" per le Regioni a Statuto ordinario. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
per le Regioni a Statuto ordinario concernente il "patto di stabilità interno" per le Regioni a Statuto ordinario. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Formato Word della Circolare n. 8 del 25 Febbraio 2000 (formato - dimensione 0 Kb)
Circolare n. 4 del 4 Febbraio 2000
per gli Enti Locali (pubblicata nella G. U. n° 36 del 14 Febbraio 2000), concernente il "patto di stabilità interno" per le province e i comuni. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
per gli Enti Locali (pubblicata nella G. U. n° 36 del 14 Febbraio 2000), concernente il "patto di stabilità interno" per le province e i comuni. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Formato Word della Circolare n. 4 del 4 Febbraio 2000 (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegati alla Circolare n° 4 del 4 Febbraio 2000: Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti - Province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegati alla Circolare n° 4 del 4 Febbraio 2000: Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti - Province con popolazione inferiore ai 400.000 abitanti (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegati alla Circolare n° 4 del 4 Febbraio 2000: Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (formato - dimensione 0 Kb)