Ragioneria Generale dello Stato

1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato

Pareggio di bilancio Regioni – Patto di solidarietà nazionale “verticale” (articolo 1, commi da 495 a 501, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

E’ in linea nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’i ndirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte delle regioni degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’a rticolo 1, commi da 495 a 501, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tal proposito, si rammenta che il comma 495, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), assegna spazi finanziari alle regioni, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il citato comma 495 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il successivo comma 496 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascuna regione, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

Ai sensi dei commi da 497 a 501 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso la compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.

Si rammenta che, decorsa la data del 20 febbraio 2017, non è più possibile rettificare i dati.

Entro il 15 marzo 2017, ai sensi dei commi 499 e successivi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione sulla base del seguente ordine prioritario:

  1. investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
  2. investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a) e b), in presenza di richieste pervenute dalle regioni che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’ avanzo di amministrazione.

Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nel 2017, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2017 e non anche fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all’unità di misura, atteso che le richieste vanno espresse in MIGLIAIA di EURO.

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “verticale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’a vanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese, non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente).

Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale “verticale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.

Da ultimo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo (2018).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

  • con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
  • con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.