Intro
L'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. La citata disposizione rende disponibili - già a inizio anno - gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo. La procedura di “ stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo è stata introdotta a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2016-2018. La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché sul monitoraggio che verrà effettuato.
Documento
Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2022-2024 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo
- Allegato 1 - Entrate e spese già "stabilizzate" nella legge di bilancio 2022-2024 (formato - dimensione 0 Kb)
- Versione Excel Allegato 1 - Entrate e spese già "stabilizzate" nella legge di bilancio 2022-2024 (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegato 2 - Entrate e spese "stabilizzate" a partire dalla legge di bilancio 2022-2024 (formato - dimensione 0 Kb)
- Versione Excel Allegato 2 - Entrate e spese "stabilizzate" a partire dalla legge di bilancio 2022-2024 (formato - dimensione 0 Kb)