Ragioneria Generale dello Stato

1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato

Circolare del 9 dicembre 2020 n, 25

Chiarimenti concernenti le disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157

Intro


L’articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l’a ttuazione del comma 8 del medesimo articolo “residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”. Con i commi 6, 7 e 8, dell’articolo 26, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, il legislatore è intervenuto precisando a quali condizioni le somme si possano considerare “utilizzate” e pertanto da non versare, ai fini del predetto comma 9, dell’a rticolo 265, del decreto-legge n. 34/2020. Con riferimento alla spesa di parte corrente è stato chiarito quali fattispecie consentono di non procedere al versamento nonostante non si siano perfezionati gli atti presupposti necessari all'assunzione dell'impegno. Relativamente alle spese di conto capitale si è confermata la possibilità di conservazione come residui di stanziamento per un anno mentre non si applica la disciplina sperimentale di cui all’articolo 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 32 del 2019.

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Circolare del 9 dicembre 2020, n. 25  (formato - dimensione 0 Kb)

Chiarimenti concernenti le disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157