Intro
L’articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l’a ttuazione del comma 8 del medesimo articolo “residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”. Con i commi 6, 7 e 8, dell’articolo 26, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, il legislatore è intervenuto precisando a quali condizioni le somme si possano considerare “utilizzate” e pertanto da non versare, ai fini del predetto comma 9, dell’a rticolo 265, del decreto-legge n. 34/2020. Con riferimento alla spesa di parte corrente è stato chiarito quali fattispecie consentono di non procedere al versamento nonostante non si siano perfezionati gli atti presupposti necessari all'assunzione dell'impegno. Relativamente alle spese di conto capitale si è confermata la possibilità di conservazione come residui di stanziamento per un anno mentre non si applica la disciplina sperimentale di cui all’articolo 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 32 del 2019.
Documenti
Chiarimenti concernenti le disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157