Intro
Il comma 2-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha introdotto la nuova
disciplina della spesa da demandarsi a funzionari delegati.
Tale disposizione, dispone, tra l’altro, che gli importi delle aperture di credito non
interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio
costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui, prioritariamente
in base all’esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati.
Il medesimo comma 2-bis prevede altresì che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell’esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio.
Si precisa infine che la riforma della spesa delegata non ha recato innovazioni relativamente alla disciplina dei residui di stanziamento.
Tenuto conto che detti residui si formeranno per la prima volta al termine dell’esercizio in corso, con la presente circolare si forniscono specifiche indicazioni in merito all’utilizzo degli stessi, ad integrazione di quanto già rappresentato in prima battuta con la circolare n. 21 del 12 giugno 2018.
Documento
Indicazioni operative in merito alla disciplina dei residui di spesa delegata di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.