Intro
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 consente di iscrivere
negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione - e corrispondentemente in quello
di entrata – gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici
interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tali importi non venivano
inclusi nel nelle previsioni iniziali di bilancio poiché oggetto di una riassegnazione alla spesa
in corso d’anno, mediante l’adozione di appositi decreti di variazione di bilancio del Ministero
dell’economia e delle finanze, a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi
versamenti.
La citata disposizione rende disponibili - già a inizio anno - gli stanziamenti
corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente
monitorabile nel tempo.
La procedura di “stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la
riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo era stata già anticipata con la legge di bilancio
per il triennio 2016-2018.
La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni
sulle ulteriori entrate e spese “stabilizzate” e sui relativi importi iscritti nel bilancio di
previsione per il triennio 2017-2019.
Documento
Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2017-2019 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo, ai sensi della normativa vigente
- Allegato 1 alla Circolare del 26 gennaio 2017, n. 6 (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegato 2 alla Circolare del 26 gennaio 2017, n. 6 (formato - dimensione 0 Kb)