Intro
L'articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, prevede che, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità amministrativa, si applicano, ad iniziativa del direttore dell'ufficio riscontrante, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del D.P.R. n. 367/1994.
Con la presente circolare si fornisce una corretta interpretazione della normativa in questione e si diramano le relative istruzioni operative per una sua puntuale applicazione.
Documento
Beni mobili di proprietà dello Stato – Articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante disposizioni in caso di ritardata o mancata resa della contabilità – Indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze
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- Allegato alla Circolare del 30 giugno 2009 n. 23 - Indicazioni operative (formato - dimensione 0 Kb)
- Allegato alla Circolare del 30 giugno 2009 n. 23 - Costo orario mef tabella di sintesi 2009 (formato - dimensione 0 Kb)
Riferimenti normativi
Ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del D.L.vo 279/1997. Decreto interministeriale 18 aprile 2002 pubblicato nella G.U. n.24 del 30 gennaio 2003
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno