Intro
L'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006, ai commi 4 e 5, ha previsto l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, cui sono trasferite, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni precedentemente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Non essendo state introdotte novità dal punto di vista della struttura e della gestione degli uffici interregionali dell'Amministrazione medesima, non dovrebbe sussistere l'illegittimità per gli atti eventualmente emessi dai responsabili dei preesistenti organi decentrati.
Ciò anche alla luce della deliberazione della Corte dei conti n. 1/2002/P, che ha affermato il principio secondo il quale, nelle more dei provvedimenti attuativi delle riforme volute dal legislatore, si può intendere che gli atti compiuti dalle preesistenti strutture di livello dirigenziale generale trovino legittimità in forza dell'investitura ricevutane durante il previgente ordinamento
Documento
- Formato Word della circolare n. 45 del 2006 (formato - dimensione 0 Kb)