Ragioneria Generale dello Stato

1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato

Circolare del 19 maggio 2003 n. 27

Art.14, comma 2, della legge n.30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000

Intro


Il documento è rivolto a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate sull'esigenza di richiedere la somministrazione di fondi, deputati al ripiano dei pagamenti in conto sospeso, per il tramite dei rispettivi uffici centrali del bilancio (UCB) della Ragioneria, anziché inviare direttamente le domande agli uffici centrali della Ragioneria generale.

Tale passaggio consente una più razionale e corretta raccolta delle richieste dalle Amministrazioni ed era già prevista e resa nota nella circolare n. 74 del 1997, e già ribadita con la circolare n. 44 del 2000.

La procedura dei pagamenti in conto sospeso (art. 14, comma 2, della legge 30/1997 modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000) è una particolare procedura che viene utilizzata in carenza della disponibilità sul capitolo del bilancio interessato, mediante la quale viene ordinato al tesoriere (Banca d'Italia) di pagare le somme relative a sentenze o lodi arbitrali.

L'importo pagato non viene anticipato dal tesoriere ma addebitato sul conto sospeso "collettivi", pertanto, la sistemazione contabile dello stesso deve essere effettuata mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo ai fini dell'imputazione al bilancio dello Stato.

Documento


Circolare del 19 maggio 2003 n. 27  (formato - dimensione 0 Kb)

Art.14, comma 2, della legge n.30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000

Riferimenti normativi


Legge del 28 febbraio 1997, n. 30  (formato PDF - dimensione 13 Kb)
Decreto Ministeriale del 2 aprile 1997  (formato PDF - dimensione 49 Kb)
Decreto Ministeriale 1 ottobre 2002  (formato PDF - dimensione 32 Kb)
Circolare n. 74 del 15 ottobre 1997  (formato PDF - dimensione 0 Kb)