Ragioneria Generale dello Stato

1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato

Circolare del 7 aprile 2003 n. 23

Modalità di recupero e di contabilizzazione delle anticipazioni effettuate dai concessionari ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178

Intro


L'articolo 3, comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, dispone che i concessionari del Servizio nazionale della riscossione anticipino, senza diritto ad interessi, gli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, (lettera a) del medesimo articolo.

Viene precisato inoltre che e tali versamenti, dovevano, avere luogo entro il 30 novembre 2002, in una misura pari a Euro 260 milioni.

Entro il 27 dicembre 2002, pertanto, la misura dovrebbe essere pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato il 30 novembre o quanto effettivamente riscosso alla data del 13 dicembre 2002.

Le somme anticipate potranno essere recuperate in due pagamenti di uguale importo, l'uno a carico dell'esercizio 2003, l'altro a carico dell'esercizio 2004, tramite la compensazione fino alla concorrenza del loro importo, con le somme di spettanza erariale riscosse.

Seguono indicazioni di carattere procedurale e contabile, non ché adempimenti per le Ragionerie Provinciali dello Stato.

Documento


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Modalità di recupero e di contabilizzazione delle anticipazioni effettuate dai concessionari ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178