Intro
Per il perseguimento delle finalità previste dal Trattato, l’Unione europea destina agli Stati
membri ingenti risorse finanziarie per l’attuazione di interventi in diversi settori economici
localizzati sul territorio. Per quanto riguarda l’Italia, al fine di consentire una maggiore
celerità e trasparenza delle procedure finanziarie riguardanti l’attivazione delle risorse UE, la
legge n.183/1987 ha istituito, presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie, avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato,
con compiti di intermediazione sui flussi finanziari Italia-Ue.
Attraverso il Fondo di rotazione si assicura, in particolare, la centralizzazione presso la
tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall’Unione europea e la gestione univoca
dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche
di monitorare l’impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica, in funzione anche del
rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
La gestione del Fondo di rotazione si concretizza, quindi in:
- operazioni di acquisizione delle risorse che l’Unione europea destina all’Italia e conseguente trasferimento delle stesse in favore di Amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto;
- assegnazione, con appositi decreti direttoriali, della quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative operazioni di erogazione delle risorse in favore delle Amministrazioni e degli altri organismi interessati;
- chiusure finanziarie degli interventi comunitari, con riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale.