All’avvio dell’anno finanziario – coincidente, nel nostro ordinamento con l’anno solare – il bilancio dello Stato entra in esercizio. Le risorse stanziate negli stati di previsione della spesa vengono impiegate seguendo un processo composto di quattro successive fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). Analogamente, le somme previste nello stato di previsione dell’entrata vengono accertate, riscosse e, in fine, versate.
L’allocazione delle risorse finanziarie disposta dalle previsioni di bilancio presenta alcuni
margini di flessibilità, che consentano di coniugare la funzione gestionale ed esecutiva alla
natura autorizzatoria della legge di bilancio. Tali margini sono stabiliti dalla legge31 dicembre
2009, n. 196 e da altre fonti normative collegate.
Oltre che da eventuali nuove leggi di spesa o da norme istitutive di nuovi prelievi che
possono essere approvate dal Parlamento in corso d’esercizio, le previsioni disposte dalla legge di
bilancio possono essere modificate con altri strumenti, normativi o amministrativi.
La legge di contabilità e finanza pubblica prevede che sia la legge di assestamento il principale strumento normativo d’intervento sul bilancio in corso d’esercizio. Da presentare alle camere entro il 30 giugno, essa raccoglie in un unico provvedimento tutte le modifiche alle previsioni di bilancio iniziali resesi necessarie in corso d’esercizio – anche alla luce della consistenza dei residui dell’esercizio precedente accertata a consuntivo – non già effettuate con interventi specifici. La legge di assestamento condivide la struttura del bilancio di previsione, essendo divisa in stati di previsione (uno per le entrate e tanti per le spese quanti sono i ministeri), a loro volta articolati in missioni e programmi. L’assestamento espone i valori delle variazioni – compensative, tra programmi di una stessa missione – di competenza e di cassa, che possono modificare le previsioni limitatamente all’esercizio in corso. Alla legge di assestamento si accompagna una revisione del budget dei costi (bilancio economico).
Tra gli atti amministrativi di gestione del bilancio rientrano, invece, i decreti di variazione.
In base al tipo di variazione apportata, possono essere disposti dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, dal Ministro competente o dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
In particolare, il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati
successivamente alla presentazione del bilancio di previsione. Nei limiti imposti dalla legge e nel
rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, può adottare variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Coincidendo tale aggregato con l’unità di voto
parlamentare, tali variazioni non modificano le scelte allocative del legislatore.
Assestamento del Bilancio
Il bilancio di assestamento è lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione. Al pari del bilancio, si tratta di una legge meramente formale e obbligatoria, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve presentare al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno.
Budget rivisto
Con la legge di assestamento, anche i centri di costo aggiornano le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (Budget a Legge di Bilancio) in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. La contabilità analitica per centri di costo viene quindi resa coerente con le modifiche al bilancio finanziario apportate dall’assestamento.
Decreti di Variazione
Tali atti determinano variazioni compensative – lasciando invariati i saldi – all’interno dello
stesso programma (unità di voto parlamentare) o di aggregati di spesa di livello inferiore. Sono
disposti, con specifici vincoli, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dai Ministri
competenti o dal dirigente generale responsabile, in base a quanto previsto dalla normativa in
materia di flessibilità del bilancio.